(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 3 del 18 febbraio 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Articolo unico L'art. 43 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 e' sostituito dal seguente: "(Servizi da noleggi e da piazza)" Le deliberazioni comunali relative ai regolamenti che disciplinano i servizi da noleggio e da piazza, nonche' numero, tipo, caratteristiche degli autoveicoli da adibire ai predetti servizi, rese esecutive dai competenti organi di controllo, devono essere approvate con ordinanza del Dirigente del Servizio Compiti Istituzionali del Settore regionale Trasporti ed in conformita' con i Piani di Bacino di cui all'art. 10 della presente legge. Fino all'approvazione dei Piani di bacino si provvede con ordinanza dirigenziale, come al precedente comma ed in conformita' con lo Schema Tipo per l'attivita' di noleggio di autoveicoli con conducente, approvato dal Consiglio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. Data a L'Aquila, addi' 27 gennaio 1997 FALCONIO